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05/14/2024 | News release | Distributed by Public on 05/14/2024 04:09

Credit licence at construction sites: now it's Law (in Italian)

May 14, 2024

"Patente a crediti" nei cantieri edili: ora è Legge

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 aprile 2024, n. 56 (disponibile qui), di conversione del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 in tema di "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Tale Legge di conversione risulta di notevole importanza perché rende definitiva la introduzione di misure volte a incrementare il contrasto al lavoro nero e potenziare l'efficacia dell'azione di vigilanza in materia di salute e sicurezza, prevedendo un "pacchetto di misure in materia di lavoro", tra cui spicca la introduzione di un sistema di accreditamento e di qualificazione a crediti nel settore dei cantieri "cd. patente a crediti".

In sede di conversione, il legislatore ha confermato che, l'applicazione della patente a crediti è ristretta esclusivamente al settore edilizio, più nel dettaglio ai cantieri temporanei o mobili, risultando obbligatoria per le imprese e per i lavoratori autonomi.

Tuttavia, non è esclusa la possibilità che, tale previsione possa essere estesa anche ad altri ambiti di attività , che dovranno essere individuati con decreto ministeriale, una volta sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. In fase di Decreto-legge, l'estensione era condizionata all'esistenza di un accordo tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.

Inoltre, la legge di conversione conferma la esclusione dall'obbligo del possesso della patente a crediti di coloro che effettuino mere forniture, prestazioni di natura intellettuale e delle imprese che risultino essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, attestante la sussistenza dei requisiti economico-organizzativi dell'impresa per partecipare a determinate gare d'appalto.

La patente a crediti riguarda anche le imprese stabilite all'estero: in questo caso, viene riconosciuto come valido a tali fini l'eventuale documento analogo posseduto in base alla legislazione nazionale (nel caso di Paese non appartenente all'Unione Europea) e valido in Italia a condizioni di reciprocità.

Quanto ai requisiti per ottenere la patente, nulla è cambiato in sede di conversione. La legge difatti conferma la previsione per cui il rilascio della patente avviene in formato digitale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e previa verifica del possesso di diversi requisiti (iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possesso del DURC e del DURF, regolarità formativa per quanto riguarda il datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dipendenti e autonomi e infine possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; nonché l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Confermato dalla legge anche il meccanismo dell'autocertificazione ai fini dell'ottenimento della patente, nonché della revoca in caso di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più dei requisiti sopramenzionati.

Ricordiamo che, la patente ha un punteggio iniziale di 30 punti e consente di operare se tale punteggio resta, nonostante le eventuali decurtazioni, pari o superiore a 15 punti, che risulta essere la soglia minima sotto la quale non si potrà più operare.

Nel caso in questione, la legge di conversione consente il completamento dell'attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti risultino essere superiori al 30% del valore del contratto.

La legge di conversione introduce anche uno specifico allegato "I-bis" per l'individuazione delle fattispecie (29 in totale) configuranti violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a punti. Ove, nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo, vengano contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti saranno decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Quanto al quadro sanzionatorio previsto ab origine, si precisa che, in sede di conversione, nessun cambiamento è stato apportato. Resta dunque confermata la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, in misura non inferiore a Euro 6.000,00.

Il nuovo sistema sopra descritto entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024.

È certamente una misura importante, per quanto relativa ad un settore specifico, che si colloca nel più ampio percorso legislativo volto a migliorare ed efficientare le protezioni e le tutele nell'ambito del mondo del lavoro, per il contrasto a fenomeni non poco frequenti di lavoro nero e inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.