FDJP - Federal Department of Justice and Police of the Swiss Confederation

01/05/2024 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2024 15:27

Integrazione agevolata nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente

Il Consiglio federale

Berna, 01.05.2024 - In futuro sarà più facile per le persone ammesse provvisoriamente trasferire il domicilio nel Cantone in cui lavorano. Anche altri stranieri potranno accedere più facilmente al mercato del lavoro. Nella seduta del 1° maggio 2024, il Consiglio federale ha messo in vigore per il 1° giugno 2024 le pertinenti modifiche di legge e di ordinanza. Inoltre ha indicato come procedere con le restrizioni relative ai viaggi all'estero delle persone del settore dell'asilo e degli stranieri.

Il 17 dicembre 2021, le Camere federali avevano deciso di ridurre gli ostacoli all'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente agevolando il cambiamento del Cantone di domicilio. Nel contempo sono state adottate nuove regole per i viaggi all'estero delle persone del settore dell'asilo e degli stranieri e delle persone con protezione provvisoria. Queste modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) non sono ancora entrate in vigore. Il Consiglio federale ha deciso di attuarle in due tappe.

Cambiamento agevolato del Cantone

In una prima fase entrano in vigore le disposizioni sul cambiamento agevolato del Cantone che hanno comportato l'adeguamento di diverse ordinanze. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, è ora necessario precisare a quali condizioni non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di domicilio: ad esempio se il tragitto casa-lavoro supera i 90 minuti, se è difficile o impossibile raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici oppure se le chiamate in servizio giungono con breve preavviso.

A prescindere dalla modifica di legge, entrano in vigore altri due adeguamenti del diritto attuativo volti a ridurre gli ostacoli amministrativi per l'assunzione di persone del settore dell'asilo e dei casi di rigore.

Da un lato, viene abolito l'obbligo di autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente se viene rilasciato un permesso di dimora per casi di rigore. Dall'altro, viene abolito l'obbligo di notifica per l'esercizio di un'attività lucrativa nel caso di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e apolidi, se detta attività è utile all'integrazione o alla reintegrazione professionale e il salario lordo mensile non supera i 600 franchi. Chi frequenta un programma di preparazione alla formazione professionale di base è in generale esonerato dall'obbligo di notifica. Le modifiche entrano in vigore il 1° giugno 2024.

Disciplinamento specifico per persone con statuto di protezione S

La revisione della LStrI decisa dal Parlamento comprende pure alcune limitazioni ai viaggi all'estero per le persone ammesse provvisoriamente, i richiedenti l'asilo e le persone con statuto di protezione S. Queste modifiche legislative saranno attuate in una seconda fase poiché attivando per la prima volta lo statuto di protezione S, l'11 marzo 2022, il Consiglio federale aveva concesso nel contempo la libertà di viaggiare ai rifugiati ucraini.

In tale occasione, in linea con le norme dell'UE, il Consiglio federale aveva deciso di adeguare l'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri al fine di consentire alle persone con statuto di protezione S provenienti dall'Ucraina di recarsi all'estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio. Questo per i viaggi sia in Ucraina che in Stati terzi. In linea di massima, le persone fuggite dall'Ucraina non hanno l'obbligo del visto nello spazio Schengen e non ne hanno bisogno per entrare in Svizzera.

Questo disciplinamento specifico per le persone con statuto di protezione S non è compatibile con la decisione del Parlamento del 17 dicembre 2021, che prevede il divieto di viaggiare all'estero per le persone bisognose di protezione come le persone ammesse provvisoriamente. Il Consiglio federale ha discusso diverse possibili soluzioni e ha incaricato il DFGP di redigere un messaggio che introduca un disciplinamento specifico per le persone con statuto di protezione S provenienti dall'Ucraina.

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